
Come è già noto (anche se forse non ancora sufficientemente), almeno nel settore finanziario, la normativa denominata MiFID II mira a rafforzare, in diversi ambiti, l'attuale normativa europea sui mercati mobiliari, essendo uno dei suoi principali obiettivi rafforzare gli investitori protezione.
In tal senso, detta normativa stabilisce espressamente che gli Stati membri devono garantire che i soggetti che forniscono servizi di investimento agiscano con trasparenza e nel migliore interesse dei propri clienti.
Pertanto, le entità che forniscono servizi di consulenza sono tenute a informare gli investitori del costo della consulenza, indicare chiaramente su cosa si basa la loro consulenza, in particolare che tipo di prodotti trattano nelle loro raccomandazioni personalizzate ai clienti, se la loro consulenza in materia di investimenti è INDIPENDENTI in natura e se offrono una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari che raccomandano ai propri clienti. Quando la CONSULENZA è fornita su base INDIPENDENTE, sarà necessario valutare un numero sufficiente di prodotti di fornitori diversi.
Approfondendo l'obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori e aumentare la trasparenza dei servizi che ricevono, le suddette norme limitano anche la possibilità che i soggetti che forniscono servizi di consulenza indipendente e gestione di portafogli accettino e mantengano incentivi da fornitori di prodotti di investimento. Tali incentivi devono essere integralmente restituiti al cliente, che ne deve essere tempestivamente e periodicamente informato, unitamente a tutti i costi e le spese aggiuntivi connessi agli investimenti e ai servizi ausiliari ricevuti.
Ebbene, in questo contesto normativo di imminente attuazione nel nostro ordinamento (la sua entrata in vigore non può essere ritardata oltre il 3 gennaio 2018), in cui la consulenza INDIPENDENTE si configura chiaramente come l'unica in grado di rispettare gli obiettivi finali perseguiti dal regolatore al fine di fornire agli investitori la massima tutela e trasparenza, riteniamo che l'attuale fiscalità possa costituire un serio ostacolo al raggiungimento di tali obiettivi, in particolare per gli investitori che siano persone fisiche.
In effetti, l'attuale legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai fini del calcolo del rendimento del capitale mobile netto (da interessi, dividendi, reddito fisso, assicurazione del risparmio, ecc.), considera deducibili solo le spese amministrative e il deposito di titoli negoziabili, non essendo gli importi che presuppongono il corrispettivo di una gestione discrezionale e individualizzata dei portafogli di investimento. Dal canto suo, ai fini del calcolo dell'ammontare delle plusvalenze o minusvalenze (derivanti, con riguardo agli investimenti finanziari, dalla cessione di azioni, fondi di investimento ed ETF, principalmente), si ritiene che farà parte del valore di acquisizione le spese e le tasse inerenti all'acquisizione (esclusi gli interessi).
Ai fini dell'IVA, invece, la normativa vigente obbliga a trasferire il 21% per tale concetto sulle commissioni addebitate ai clienti sia per la gestione discrezionale che per la consulenza.
Pertanto, troviamo "a priori" che un singolo investitore che voglia avvalersi del servizio di consulenza (o gestione discrezionale) INDIPENDENTE può essere penalizzato dal punto di vista fiscale per il pagamento di una commissione esplicita (non esiste altra formula ai sensi dell'art. la normativa MiFID II), oltre alla corrispondente IVA, e che non possono essere detratti ai fini del calcolo del reddito imponibile netto dell'Irpef. In effetti, questo trattamento fiscale sfavorevole è proprio uno dei principali argomenti che vengono utilizzati (e verranno utilizzati) da chi preferisce optare per un modello di consulenza NON autonomo.
Di conseguenza, viste le circostanze attuali, appare opportuno (e soprattutto conveniente) una revisione da parte del legislatore della normativa vigente affinché sia la commissione consultiva (autonoma e non) sia quella delle gestioni patrimoniali discrezionali, affinché i) il mantenimento di talune pratiche discutibili del settore non è incoraggiata (anche indirettamente), e ii) la tassazione è un fattore neutro che non interferisce nell'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la richiamata normativa MiFID II.
Fernando H. Estevez Olleros, Segretario Generale, Società di intermediazione mobiliare Diaphanum