
Una delle principali anomalie del nostro sistema finanziario è il divieto quasi assoluto che grava sull'IIC di poter mobilitare i propri portafogli tramite prestito titoli.
Infatti, sebbene l'articolo 30.6 della legge IIC 35/2003 abbia consentito al Ministero dell'Economia di regolamentare questa figura, la verità è che tale regolamento non è intervenuto (DA V del RD 875/2015, in materia di scritture contabili, consente solo agli IIC di prestare titoli per agevolare l'operazione di credito al mercato e regolamento di borsa).
Il divieto sostenuto dall'IIC limita notevolmente l'utilizzo nel nostro Paese della cifra del prestito titoli, cifra che, come è noto, ha un impatto nettamente positivo sul mercato mobiliare poiché, tra gli altri effetti:
- Aumentare l'efficienza della liquidazione e ridurre i rischi.
- Dà stabilità ai prezzi e aggiunge liquidità.
- Consente ai mutuatari di utilizzare una gamma molto più ampia di strategie di investimento e soprattutto il potere di agire come "market maker".
Inoltre, e in modo molto particolare, il divieto che gli IIC spagnoli soffrono ancora di essere prestatori di titoli li priva di:
- Un modo molto utile per massimizzare la redditività del proprio portafoglio con il minimo rischio (grazie alle garanzie che vengono sempre utilizzate).
- Un modo per diversificare le vostre fonti di reddito e ridurre i costi (soprattutto custodia).
Non dimenticare che il La maggior parte degli IIC spagnoli sono fondi UCITS e il divieto che mettiamo in discussione sta danneggiando in modo significativo milioni di piccoli investitori chi sono i principali pretendenti di detti prodotti.
D'altra parte, dal 2005, con il cosiddetto UCITS III, la normativa europea consente agli IIC di utilizzare il prestito titoli, considerandolo come la tecnica prototipo per una migliore gestione del portafoglio. Dopo UCITS III, la Direttiva di attuazione 2007/16 e le linee guida del CESR e poi dell'ESMA ne hanno chiarito e specificato l'utilizzo.
Nel settembre 2008 il Ministero dell'Economia aveva finalizzato la predisposizione di una bozza di Ordinanza per lo sviluppo del citato articolo 30.6, che era stata anche favorevolmente pronunciata dal Consiglio di Stato e che non era stata approvata per le circostanze del momento. Era un testo che univa sicurezza e flessibilità, e che ha soddisfatto non solo l'industria, ma anche e soprattutto la CNMV per le precauzioni e le regole prudenziali che conteneva.
Il suddetto progetto, con minime modifiche, dovrebbe diventare quanto prima la normalità, principalmente a vantaggio dei piccoli investitori ed eliminando così una singolarità domestica che è nettamente in contrasto con il panorama normativo europeo odierno.
Gregorio Arranz Pumar. Avvocato.