
L'ultimo 12 di dicembre, FIDE tenne la sessioneNovità relative ai pagamenti ad appaltatori e subappaltatori”. Come relatori, sono intervenuti Diego Perez, Direttore della Divisione Legale-Istituzionale di AIReF e Procuratore dello Stato e Francesco Pleito, Magistrato e dottore in giurisprudenza. moderato la seduta Immagine segnaposto Alberto Palomar, Avvocato nell'Area di Diritto Amministrativo, Professore di Diritto Amministrativo presso l'Università Carlos III di Madrid e Consulente Accademico di FIDE.
L'obiettivo della sessione è stato quello di dibattere e analizzare le novità normative intervenute nella Legge sui Contratti Pubblici dopo l'approvazione della Legge 18/2022, assumendo per la stazione appaltante una posizione proattiva di controllo del rispetto dei termini di pagamento degli appaltatori ai propri subappaltatori e fornitori e irrogazione di sanzioni. Parimenti sono state valutate le ricadute di questa nuova normativa sulle Pubbliche Amministrazioni, appaltatori e subappaltatori.
Nello specifico sono stati differenziati due ambiti in cui si riflettono queste novità in materia di appalti pubblici:
- A livello legislativo
- A livello pratico
A livello legislativo, gli appalti pubblici hanno acquisito una nuova finalità, poiché non sono solo il meccanismo di acquisto e vendita di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, ma sono diventati anche uno strumento strategico per il raggiungimento di altri obiettivi (sviluppo sostenibile , politiche pubbliche, ecc.).
La normativa ha subito numerose modifiche a tutela di subappaltatori e fornitori. La legge 18/2022, del 28 settembre, sulla creazione e la crescita delle imprese, cerca di preservare l'indennità dei subappaltatori (di solito le PMI) e i pagamenti di garanzia. Negli appalti di lavori e servizi di particolare rilevanza economica, gli appaltatori devono fornire certificati che accreditano i pagamenti effettuati ai propri subappaltatori e fornitori.
Le Pubbliche Amministrazioni devono imporre ex legge Sanzioni agli appaltatori per il mancato rispetto dei propri obblighi di pagamento nei confronti dei propri subappaltatori nei termini, anche se per motivi di certezza del diritto si raccomanda che tali sanzioni siano specificatamente previste nei documenti di gara. In termini generali, il
Il legislatore cerca di garantire il rispetto entro il termine degli obblighi di pagamento degli appaltatori nei confronti dei subappaltatori, i quali possono esercitare azioni non solo giudiziali, ma anche arbitrali, per reclamare in tale ambito.
L'Amministrazione si fa garante delle obbligazioni di pagamento spettanti all'appaltatore, mediante atti di accertamento, irrogazione di penali e trattenuta provvisoria della garanzia definitiva.
Ai fini pratici, in relazione ai compensi dell'Amministrazione agli appaltatori, la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20 ottobre 2022 si pronuncia su tre questioni controverse e suscettibili di numerose interpretazioni relative ai compensi agli appaltatori negli appalti pubblici:
- se i 40€ da corrispondere all'appaltatore come spese di riscossione sono per ogni fattura emessa
Sebbene sia possibile fare ricorso in solido, per ogni fattura emessa dovrà essere versato l'importo di 40€.
- se la previsione dell'articolo 198.4 del LCSP sia o meno conforme alla normativa comunitaria, fissando di norma un termine di pagamento di 60 giorni.
La delibera giudiziale comunitaria consolida l'impegno del legislatore europeo per i 30 giorni di pagamento. In generale, una norma di 30 giorni per l'accettazione e di 30 giorni per il pagamento non è conforme ai precetti previsti dalla direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, che stabilisce misure per il contrasto della delinquenza nelle operazioni commerciali.
Se è vero che la fissazione di 30 giorni per l'accettazione dell'opera o del servizio pubblico e di 30 giorni per il pagamento non è conforme a quanto previsto dalla citata direttiva, vi sono due casi in cui si potrebbe considerare una proroga del termine i 60 giorni:
- L'estensione del pagamento fino a 60 giorni di calendario per i settori commerciale e sanitario, previa trasmissione da parte dello Stato membro interessato di una relazione obbligatoria alla Commissione europea che sarà approvata successivamente con il Parlamento europeo.
- L'esistenza di un accordo espresso nei contratti o nelle specifiche a condizione che non sia abusivo nei confronti dei creditori.
Se l'appaltatore ha diritto alla riscossione degli interessi IVA, anche se l'importo non è stato versato all'Agenzia delle Entrate.
L'IVA è inclusa nel prezzo del servizio, quindi questa presunzione è fondata, sebbene la Corte Suprema avesse ritenuto che l'appaltatore dovesse dimostrare di aver pagato l'IVA per calcolare gli interessi di mora.
Inoltre, questo accreditamento è stato perfezionato. Tuttavia, le richieste di interessi di mora ai comuni sono rare.
Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiarisce che l'appaltatore ha il diritto di riscuotere gli interessi IVA, anche se l'importo non è stato versato all'Agenzia delle Entrate.
Le conclusioni tratte in merito ai nuovi meccanismi introdotti in materia di appalti pubblici sono le seguenti:
- Il problema è quello della certezza del diritto, poiché ci saranno molte rivendicazioni in questa materia.
- Il ritardo nel pagamento ha sollevato timori tra appaltatori e subappaltatori.
- Le assunzioni si sono configurate come una procedura in cui gli oneri e le responsabilità dei dirigenti sono in costante aumento.
Si tratta degli sviluppi relativi ai pagamenti ad appaltatori e subappaltatori che riguarderanno gli appalti pubblici non appena sarà realizzata l'applicazione pratica della nuova Legge sui Contratti Pubblici e la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Questo riassunto è stato creato per Fide by José Carlos Perez Arias, Avvocato, Managing Partner di SMARTLOU e Dottorando in Giurisprudenza (UC3M).
Un commento
Lavoro molto interessante e proposte raccolte